Lesioni personali

Lesioni personali

 

La disciplina

 

Occorre partire dall’enunciato dell’art. 582 del codice penale, il quale, ci ricorda che:

 

 “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo 577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro una persona incapace, per età o per infermità.”


 


Ratio legis e bene giuridico tutelato

 

Tale norma si prefigge il compito di salvaguardare l’incolumità individuale, tutelando l’integrità fisica e mentale dei soggetti passivi di tale reato.


Differenti tipi di lesioni

 

A seconda delle conseguenze della condotta criminosa avremo differenti tipi di lesioni:

 

Lievi: la malattia viene giudicata guaribile in un lasso di tempo che va dai 21 ai 40 giorni;

Lievissime: La malattia viene giudicata guaribile in un lasso di tempo inferiore ai 20 giorni;

 

Gravi: derivi una malattia che metta in pericolo la vita del soggetto offeso o una malattia o un’incapacità ad attendere le ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni oppure un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Gravissime: consegua una malattia certamente o probabilmente insanabile oppure la perdita di un senso o, ancora, la perdita di un arto, una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare o, infine, una permanente e grave difficoltà della favella;



 

 

Malattia e elemento soggettivo


Malattia: 


Tale concetto, secondo la più recente giurisprudenza, individua una perturbazione funzionale, ovvero un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che implichi una sensibile menomazione funzionale dell’organismo.


Elemento soggettivo:


Ai fini della punibilità, in capo all’agente, deve sussistere una volontà e consapevolezza di cagionare una violenta manomissione dell’altrui persona. Tale elemento rileva, inoltre, al fine di distinguere le lesioni personali volontarie (qui analizzate) da quelle colpose ( art. 590 c.p.), conseguenti ad una condotta negligente , imprudente o inesperta, oppure contraria a leggi, regolamenti, ordini o discipline.



Completiamo il quadro

 

Ulteriori figure di reato di lesioni o aggravanti

 

1)        Lesioni conseguenti a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

2)        Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasioni di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali (art. 583 quater c.p.)

3)        Lesioni permanenti al viso che provochino una deformazione dell’aspetto della persona (art. 583 quinquies c.p.)

4)        Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

5)        Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.)

6)        Lesioni personali in ambito sanitario (art. 590 sexies c.p.)









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