La transazione
Tra i contratti diretti a dirimere le controversie troviamo la transazione, la cui definizione ci è consegnata dall’art. 1965 del codice civile.
LA DISCIPLINA
Art. 1965 c.c.
“La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.”
Si tratta di un contratto consensuale ed a prestazioni corrispettive, considerato che ambe due le parti rinunciano a parte delle proprie pretese.
I PRESUPPOSTI
1. La lite (res litigiosa)
2. Un rapporto giuridico con carattere di incertezza. (res dubia)
3. Le reciproche concessioni.
FINALITA’
La finalità di questa figura contrattuale è quella di evitare o porre fine ad un contenzioso, col vantaggio di evitare i costi e i tempi di un giudizio, senza dover ricorrere, pertanto, alla soluzione imposta da un terzo.
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